Intestazioni temporanee Resta l’obbligo per il noleggio, ma non bisogna pagare
La battaglia legale tra le società di noleggio di veicoli da una parte e i ministeri delle Infrastrutture e dell’Interno dall’altra attorno all’intestazione temporanea – cioè l’obbligo di comunicare alla motorizzazione civile le generalità della persona fisica o giuridica, diversa dall’intestatario, che ha la disponibilità di un veicolo per un periodo di tempo superiore a 30 giorni – si conclude (per ora) con un sostanziale pareggio.
Niente “diritti motorizzazione”. Il tribunale amministrativo regionale del Lazio, infatti, con una sentenza depositata il 2 settembre, ha accolto il ricorso presentato a ottobre 2014 dalle principali società di noleggio italiane nella sola parte in cui la circolare applicativa della motorizzazione civile prevedeva il pagamento allo stato di nove euro di “diritti motorizzazione”. Il Tar ha accolto il ricorso anche nella parte in cui il ministero, pur ammettendo la delega specifica, cioè la possibilità, per il locatario, di delegare la società di noleggio a occuparsi di tutte le incombenze burocratiche relative al veicolo o al gruppo di veicoli da esso noleggiati, aveva vietato la delega generale, cioè la facoltà, per la società di noleggio, di occuparsi tout-court, sempre e in ogni occasione, di tale incombenza.
Il ministero deve sapere chi guida. Tuttavia l’aspetto più rilevante di questa battaglia giuridica, cioè l’obbligo di comunicare alla motorizzazione civile le generalità della persona fisica o giuridica a cui viene noleggiato il veicolo, non è messo in discussione dal Tar. E, dunque, a meno che le società di noleggio non decidano di presentare appello al Consiglio di stato, da oggi il locatario di un veicolo (o, in caso di delega, la società di noleggio) dovrà inviare apposita comunicazione all’Archivio nazionale veicoli (Anv) del ministero delle Infrastrutture. D’altra parte, non poteva che essere così, visto che tale obbligo è previsto da una legge dello stato, il Codice della strada (art. 94, comma 4 bis), e dal suo regolamento di esecuzione (art.247 bis).
La nuova scadenza. Teoricamente, dunque, il termine di 30 giorni per adempiere all’obbligo di legge entrato in vigore il 3 novembre 2014, sospeso il 28 novembre 2014, ha ripreso a decorrere il 2 settembre 2015. Ciò vuol dire che la nuova scadenza decorre dal 7 settembre 2015. Un’interpretazione più favorevole, però, prevederebbe un nuovo termine di 30 giorni a partire dal 2 settembre. In questo caso il termine si sposterebbe al 2 ottobre. E’ probabile, comunque, che sulla materia arrivi nei prossimi giorni una nuova circolare applicativa, limitatamente a queste novità, del ministero delle Infrastrutture. E una nuova circolare del ministero dell’Interno, che in seguito alla sospensiva del Tar aveva a sua volta sospeso l’accertamento di eventuali violazioni della norma.
Ruggiero (Aniasa): “Siamo soddisfatti”. Mentre nessun commento trapela dai ministeri interessati, ha espresso soddisfazione l’Aniasa, l’associazione delle società di autonoleggio. “Siamo davvero soddisfatti – ha affermato il presidente Fabrizio Ruggiero – “che Il Tar abbia ragionevolmente accolto le istanze del settore, clientela ed aziende di noleggio, con specifico riferimento all’ingiustificato aumento dei costi, senza paragoni in Europa, che avrebbe ulteriormente appesantito un settore sempre più strategico per la mobilità aziendale”.
UNA STORIA LUNGA CINQUE ANNI
29 luglio 2010 Il parlamento approva, in quarta lettura, la legge di iniziativa parlamentare 120/2010 che modifica in molti punti il Codice della strada. Tra le altre cose, la norma introduce un nuovo comma, il 4 bis, all’articolo 94 in materia di carta di circolazione e di intestazione temporanea di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. Si prevede che “gli atti … che comportino la disponibilità del veicolo, per un periodo superiore a trenta giorni, in favore di un soggetto diverso dall’intestatario stesso, nei casi previsti dal regolamento sono dichiarati dall’avente causa, entro trenta giorni, al Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici al fine dell’annotazione sulla carta di circolazione, nonché della registrazione nell’archivio nazionale veicoli”. La legge rimanda l’applicazione di questa novità a un decreto attuativo.
28 settembre 2012 L’obbligo previsto dalla legge 120/2010 resta lettera morta per oltre due anni. Il 28 settembre 2012 il governo Monti (ministro delle Infrastrutture Corrado Passera) approva il Dpr 198/2012 che modifica il regolamento di esecuzione del codice della strada introducendo un nuovo articolo, il 247 bi Ricerca per:
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